STATUTO

Articolo 1
È costituita un’Associazione denominata “Digital Implant & Restorative Academy (DI&RA).”

Articolo 2
L’Associazione ha sede presso il domicilio eletto dal Presidente in carica per il biennio.

Articolo 3
L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di svolgere e promuovere nell’ambito del territorio nazionale attività didattica di ricerca e di divulgazione nel campo dell’Odontoiatria e degli sviluppi tecnologici nell’impiego del digitale. A tali fini, l’Associazione si propone:

  • a) di organizzare congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni e incontri;
  • b) di istituire borse di studio, concorsi, premi;
  • c) di favorire scambi culturali, anche con l’estero;
  • d) di attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico od al miglioramento del livello professionale nel campo della Tecnologia Digitale applicabile all’Odontoiatria e all’Odontotecnica.


La durata dell’Associazione è illimitata. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • c) da donazioni, legati, lasciti.


Articolo 5
I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:

  • a) dalle quote associative annuali, che sono stabilite dal Consiglio Direttivo in maniera differenziata per le varie categorie di Soci. Tali quote sono personali ed in nessun modo trasmissibili ad altri soggetti;
  • b) dai proventi dei beni patrimoniali;
  • c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.


Articolo 6
Il presente Statuto è integrato dall’annesso Regolamento il cui fine è quello di contestualizzare le indicazioni e le determinazioni dello Statuto all’evoluzione dei tempi e delle tecnologie.

L’aggiornamento del Regolamento viene normato dagli specifici richiami del presente Statuto.

Articolo 7
Gli associati si suddividono in:

  • a) Soci Fondatori;
  • b) Soci Attivi;
  • c) Soci Onorari;
  • d) Soci Ordinari
  • e) Soci Studenti.


I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di Soci sono riportati nel Regolamento.

Possono essere ammessi in qualità di Soci senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero – professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta.


a) Soci Fondatori
I Soci Fondatori sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo.


b) Soci Attivi
I Soci Attivi sono, oltre ai soci fondatori, coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Se in regola con il pagamento della già menzionata quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente a tutti i congressi e ai corsi di aggiornamento e/o formazione dell’Associazione, hanno diritto-dovere di presenziare ai lavori dell’Assemblea, hanno diritto di voto in Assemblea, possono rivestire cariche associative.

Sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo qualificato alle iniziative e alle finalità dell’Associazione, in particolare collaborando alle attività scientifiche dell’Associazione o all’organizzazione delle manifestazioni, oppure partecipando alle commissioni eventualmente istituite o pubblicando articoli scientifici nel campo della Odontoiatria e Odontotecnica su riviste controllate.

Per le modalità di ammissione alla associazione in qualità di Socio Attivo si faccia riferimento al Regolamento.

Per assumere la qualifica di Socio Attivo il candidato deve essere stato iscritto in maniera continuativa alla Società da almeno un anno, oltre quello in corso, in qualità di Socio Ordinario.

Il socio attivo che non rinnova la propria iscrizione per due anni consecutivi decade dalla sua carica. Potrà essere riammesso, previa delibera del Consiglio Direttivo, versando le quote arretrate maggiorate del 20%.


c) Soci Onorari
I Soci Onorari sono coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo, considerati come studiosi nel campo della Odontoiatria ed Odontotecnica o altre personalità che, per singolari benemerenze scientifiche, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento e possano dare un apporto qualificato all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Divengono altresì di diritto Soci Onorari, previa espressa richiesta al Consiglio Direttivo, coloro che sono stati Soci Attivi continuativamente per almeno vent’anni, o che abbia raggiunto il settantesimo anno di età.

I Soci Onorari hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso annuale dell’Associazione, hanno diritto di presenziare senza diritto di voto ai lavori dell’Assemblea, possono essere designati a tenere corsi di aggiornamento e/o formazione per l’Associazione; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo alle iniziative e finalità dell’Associazione.


d) Soci Ordinari
I soci ordinari sono coloro che, risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e che sono in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo, siano interessati alla Odontoiatria. Possono far parte della categoria di soci Ordinari altresì i medici e i non laureati che comunque svolgano attività quali assistenti di poltrona, odontotecnici, tecnici operatori, igienisti e quanti altri possano orbitare nell’ambito paramedico. Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, il candidato dovrà essere in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo o di altra attività come sopra indicata e versare la quota associativa. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza; se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso e al Summer Meeting, oltre che ai corsi aggiornamento e/o formazione dell’Associazione, fatta eccezione per i Closed Meeting dei Soci Attivi; hanno diritto di partecipare a condizioni agevolate ad eventuali corsi specifici di aggiornamento e/o formazione a pagamento; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

 

e) Soci Studenti
I soci studenti sono:

– coloro che risultano regolarmente iscritti alla Facoltà di Odontoiatria o di Medicina o altro corso di laurea la cui attinenza con le finalità culturali della società sarà valutata e decisa dalla Commissione Accettazione Soci, limitatamente agli anni V° e VI°, nonché gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Igiene Dentale e gli Studenti del quinto anno degli istituti tecnici con indirizzo Odontotecnico.

Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Studente il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti suddetti e versare la quota associativa deliberata dall’Assemblea.

I soci studenti:

– sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, se deliberata, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza;

– se in regola con il pagamento della predetta quota hanno diritto di partecipare gratuitamente a tutti gli eventi culturali istituzionali, fatta eccezione per il closed meeting dei Soci Attivi;

– sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

I Soci Studenti devono perfezionare la loro iscrizione alla Società versando la quota associativa entro il secondo corso di aggiornamento previsto nel calendario culturale dell’anno. Decorso tale periodo ed in assenza di pagamento, perdono tale qualifica e potranno partecipare alle attività culturali dell’anno, pagando la quota prevista per quell’attività come non socio.

Ogni attività svolta dai Soci per conto e a favore dell’Associazione è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’Associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alle categorie di soci attivi, ordinari, onorari e studenti tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e del regolamento vigente, e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

Articolo 8
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali associative devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno o comunque entro la data ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, non sono trasmissibili, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

Articolo 9
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti.

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.

Articolo 10
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da comunicare al consiglio direttivo entro due mesi attraverso i canali indicati nel regolamento, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

  • a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
  • b) violazione delle norme etiche o statutarie;
  • c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  • d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.


L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato attraverso i canali indicati nel regolamento.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

Articolo 11
Sono organi dell’associazione:

  • a) l’Assemblea Generale;
  • b) l’Assemblea dei Soci Attivi;
  • c) il Consiglio Direttivo;
  • d) la Commissione Accettazione Soci Attivi;
  • e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • f) il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past President DI&RA.

 

a) L’Assemblea Generale
All’Assemblea Generale hanno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla Società e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nel corso dell’Assemblea Generale il Presidente della Società deve illustrare l’attività annualmente svolta dalla Società, i risultati ottenuti e i programmi futuri.

Alla stessa Assemblea possono essere sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio Direttivo della Società ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci. L’Assemblea Generale deve essere obbligatoriamente convocata una volta ogni due anni, in occasione del congresso biennale, con avviso inserito nel programma congressuale. È presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Socio Attivo designato dagli intervenuti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo della Società che redige il verbale o, in sua assenza, da un Socio Attivo designato dal Presidente. Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea Generale da un altro Socio al quale dovrà rilasciare delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio. L’Assemblea Generale, da tenersi in convocazione unica, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

 

b) L’Assemblea dei Soci Attivi
L’assemblea è composta dai soli Soci Attivi, qualunque sia il tempo della loro ammissione purché in regola alla data dell’Assemblea con i pagamenti della quota associativa.

Ogni socio attivo avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni socio attivo non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Nell’assemblea ogni socio attivo ha diritto di un voto.

L’assemblea dei soci attivi deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, anche in modalità telematica (esempio attraverso la piattaforma Zoom), per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.

L’assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee dei soci attivi sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato attraverso i canali indicati nel regolamento. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Ogni socio attivo, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Eventuali delibere che richiedano l’approvazione a maggioranza di voto che esitino in una parità, si risolveranno attraverso nuove votazioni, fino alla definizione di una preponderante maggioranza.

L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente assistito dal Segretario del consiglio direttivo. Di ciascuna assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

c) il Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri:

  1. Il Presidente del biennio in corso;
  2. il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello entrante;
  3. il Vicepresidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario.

 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva ad altri Organi della Società, indirizza l’attività della Società al perseguimento degli scopi istituzionali, organizza le attività congressuali ed i Corsi di Aggiornamento. I membri del Consiglio Direttivo (ad eccezione del Presidente Eletto) durano in carica due anni e non hanno diritto ad alcuna retribuzione per le loro cariche sociali. Hanno diritto al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse della Società, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. La loro elezione avviene con votazione a scrutinio segreto con le modalità indicate all’art. 12.

Requisiti necessari per essere eleggibile tra i membri del Consiglio Direttivo sono l’anzianità in qualità di Socio Attivo di almeno due anni oltre quello in corso e l’essere in regola con il pagamento della quota associativa.

 

1. Il Presidente del biennio in corso
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è autonomo ed indipendente e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione. Il Presidente non può ricoprire nuovamente la stessa carica per almeno sei anni dalla scadenza del suo mandato.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’associazione. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

2. Il Presidente eletto per il biennio successivo a quello entrante

Il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello entrante, di seguito Presidente Eletto, diviene automaticamente Presidente del Consiglio Direttivo al termine del mandato di due anni di quest’ultimo. Il Presidente Eletto è autonomo ed indipendente e definisce la strategia del suo futuro mandato quale Presidente, con la collaborazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci Attivi, e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

 

3. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella gestione dell’attività associativa e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, è autonomo ed indipendente e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

 

4. Il Tesoriere
Il Tesoriere controlla la gestione del patrimonio economico della Società che può anche essere affidata, attraverso regolare contratto, ad una Società di Servizi, con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

5. Il Segretario
Il Segretario partecipa di diritto alla composizione di Comitati e/o Commissioni di lavoro istituiti e insediati con delibera del Consiglio Direttivo e assume il coordinamento dei suddetti Comitati e/o Commissioni. Il Segretario ha la responsabilità delle funzioni di segreteria nell’Assemblea Generale, in quella dei Soci Attivi e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.

 

I membri del consiglio direttivo, ad eccezione del Presidente, dopo un primo mandato (due anni), possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (due + due), anche ricoprendo lo stesso incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri (tre quinti); non sono ammesse deleghe. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente. Nel verbale sono indicati i partecipanti, gli argomenti discussi, le delibere assunte nonché il numero dei voti a favore o contro ogni delibera. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di far risultare dal verbale il proprio voto o la propria dichiarazione di voto e/o, in forma sintetica, la propria posizione in ordine a specifiche questioni.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi e sciogliersi se ciò è approvato da almeno tre quinti dei componenti. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il presidente dimissionario ne darà comunicazione ai Soci Attivi e convocherà entro 90 giorni l’Assemblea dei Soci Attivi al fine di procedere a nuove elezioni. Nel frattempo, il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica fino all’espletamento delle nuove elezioni per l’amministrazione ordinaria. Le nuove elezioni riguarderanno la nomina di tutti i nuovi componenti del Consiglio Direttivo (e non anche del Presidente Eletto per il biennio successivo a quello in corso, se non pure egli dimissionario, e delle Commissioni) che resteranno in carica per il tempo necessario al raggiungimento della scadenza biennale del mandato del precedente consiglio direttivo dimissionario.

In caso di dimissioni del Presidente, egli ne darà comunicazione ai Soci Attivi e convocherà entro 90 giorni l’Assemblea dei Soci Attivi al fine di procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente resterà in carica per il tempo necessario al raggiungimento della scadenza biennale del precedente mandato. Qualora la carica di Presidente si renda vacante per morte o gravi motivi di salute o familiari, il Vicepresidente ne assumerà le funzioni fino al termine del biennio. Le funzioni di Vicepresidente saranno assunte immediatamente a pieno titolo fino al termine del biennio da un socio attivo, iscritto alla Società in maniera continuativa negli ultimi due anni oltre quello in corso, scelto e nominato dal Consiglio Direttivo, la cui nomina sarà ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi nella prima assemblea utile. In caso di dimissioni del Vicepresidente e/o del Tesoriere e/o dei Consiglieri o qualora una o più delle suddette cariche si rendano vacanti per morte o gravi motivi di salute e/o familiari, le relative funzioni saranno assunte immediatamente ed a pieno titolo fino al termine del biennio da uno o più Soci attivi, iscritti alla Società in maniera continuativa negli ultimi due anni oltre quello in corso, scelti e nominati dal Collegio dei Past President e dei Soci Fondatori, la cui nomina sarà ratificata dall’Assemblea dei Soci Attivi nel corso della prima Assemblea utile.

L’assemblea dei soci attivi, durante il Congresso Biennale, elegge il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello entrante ed il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato attraverso i canali indicati nel regolamento almeno 15 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Tale comunicazione dovrà contenere l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e la serie degli argomenti da trattare. Le riunioni potranno avvenire anche in remoto su piattaforma telematica, ad esempio Zoom. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni, per singolo anno, senza giustificato motivo è considerato dimissionario e decaduto dalla data di riunione del terzo consiglio in cui non è risultato presente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare eventuali regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili;
g) accettare eredità e legati;
h) determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
i) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
l) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto e/o del regolamento;
m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

 

d) La Commissione Accettazione Soci Attivi;
La Commissione Accettazione Soci Attivi è composta da tre Membri, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi fra i suoi Componenti aventi almeno due anni d’anzianità come Soci Attivi oltre quello in corso. La prima riunione della Commissione Accettazione Soci viene convocata dal componente più anziano di iscrizione all’Accademia. Qualora, per qualsiasi causa, nel corso del biennio di durata in carica vengano a mancare uno o più componenti, il collegio dei Past President e Soci Fondatori provvederà a designare i sostituti, scegliendoli fra i Soci Attivi aventi due anni di anzianità oltre quello in corso ed in regola con il pagamento delle quote associative, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.

La Commissione Accettazione Soci controlla, studia e discute con il candidato a Socio Attivo la documentazione presentata, le cui modalità sono riportate nel Regolamento.

 

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi fra i suoi Componenti aventi almeno due anni d’anzianità oltre quello in corso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile della Società, con diritto di accesso, esame e studio a qualsivoglia documento inerente alla gestione economica associativa. Redige una relazione annuale scritta sulla gestione della Società e sul bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo entro il termine di sei mesi dalla presentazione del bilancio. Tale relazione dovrà essere obbligatoriamente depositata presso la sede dell’Associazione o della Società di Servizi, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Annuale dei Soci Attivi. Il Collegio controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo un’apposita relazione scritta, che viene trasmessa al Consiglio Direttivo e successivamente comunicata ai Soci Attivi, nonché alle relative pubblicazioni nel sito istituzionale dell’Ente. Ha accesso e potere di controllo su tutti i documenti contabili, anche delle gestioni precedenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti. Qualora il Collegio, nell’effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Tesoriere e ne informa il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Past President e dei Soci Fondatori.

 

f) Il Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori.
Il Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori è composto da tutti coloro che abbiano rivestito la carica di Soci Fondatori e di Presidente della Società e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori ha una funzione consultiva in ordine a questioni di rilevante importanza associativa sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci Attivi. Ha inoltre funzione elettiva sostitutiva di figure presenti nei vari collegi dimissionari o mancanti per motivi familiari o di salute.

Il Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori su richiesta di qualsiasi Socio DI&RA esprime il parere sul comportamento di un Socio che si renda colpevole di infrazione alle norme dello Statuto e/o del Regolamento e/o di comportamento contrastante con gli scopi della Società e/o di violazione dell’etica professionale nei confronti di un altro Socio. In caso di provate infrazioni e/o colpe di un socio il Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori può deliberare in maniera autonoma ed insindacabile una delle seguenti sanzioni: censura, sospensione temporanea o espulsione. Qualsiasi provvedimento disciplinare, esclusa la censura, adottato dal Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori nei confronti dei soci che rivestono cariche associative, comporta l’immediata decadenza dalla carica stessa. Il Collegio dei Past-President DI&RA e dei Soci Fondatori delibera a maggioranza.

Articolo 12
Per l’elezione del Presidente Eletto e delle altre cariche del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dei Membri della Commissione Accettazione Soci, l’elettorato attivo spetta ai Soci Attivi in regola con il pagamento della quota annuale mentre quello passivo (membri candidabili) spetta ai Soci Attivi in regola con il pagamento della quota annuale aventi almeno due anni di iscrizione continuativa oltre quello in corso. Le elezioni si terranno durante il Congresso che si terrà a cadenza biennale.

Le votazioni sono considerate valide qualsiasi sia il numero dei presenti o rappresentati per delega aventi diritto.

Tutte le votazioni avvengono per scheda a scrutinio segreto e gli elettori sono liberi di votare il/i Candidato/i di loro gradimento.

Chiunque può proporre nominativi per l’elezione alle differenti cariche societarie. Non possono far parte degli Organismi dirigenti della DI&RA i Soci Attivi eletti in analoghi ruoli in altre società scientifiche o che, comunque, si trovino in situazione di conflitto di interesse con l’attività culturale, scientifica e istituzionale della DI&RA. Per ciascuna carica prevista i Soci potranno votare un solo nominativo.

Sono previste tre schede elettorali:

  • una per il Presidente Eletto e i singoli componenti del Consiglio Direttivo,
  • una per i componenti della Commissione Accettazione Soci,
  • una per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per ogni seduta dedicata alle elezioni, il Presidente nominerà una Commissione Elettorale composta da un Presidente, un Segretario e da uno Scrutatore che avranno il compito di controllare i votanti, le deleghe ed eseguire lo scrutinio delle schede.

Articolo 13
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione all’assemblea, unitamente al programma delle attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese. Dalla data dell’avviso di convocazione il bilancio e il programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Articolo 14
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L’assemblea dei soci attivi ha facoltà di decidere la destinazione di somme o contributi per borse di studio o progetti di ricerca in ambito delle tecnologie digitali in odontoiatria e odontotecnica.

Articolo 15
L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16
Tutte le controversie che dovessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto tra i suoi Organi Direttivi ed i Soci, saranno deferite al Collegio dei Past President DI&RA e dei Soci Fondatori che agirà quale Organo arbitrante in qualità di amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità, fermo il rispetto del contraddittorio.

Nel caso la controversia non fosse risolvibile in via arbitrale ne verrà investito il Foro della Città sede della Società pro tempore.

Articolo 17
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.